P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, affinche' la Corte valuti la legittimita' costituzionale degli artt. 554, secondo comma e 409, quarto comma, del codice di procedura penale in relazione agli artt. 3, 102 e 112 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti della due Camere del Parlamento. Torino, addi' 2 ottobre 1991 Il giudice: CASALBORE 91C1237