P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale,   affinche'   la   Corte   valuti   la   legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  554, secondo comma e 409, quarto comma,
 del codice di procedura penale in relazione agli artt. 3, 102  e  112
 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle  parti,  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  e  sia comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti della
 due Camere del Parlamento.
      Torino, addi' 2 ottobre 1991
                         Il giudice: CASALBORE

 91C1237