PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 4, 5 della legge 5 marzo 1963, n. 246 (Istituzione di una imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739), nonche' della legge nel suo complesso, in riferimento agli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1243