PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 3, 4, 5 della legge 5 marzo 1963, n. 246 (Istituzione  di
 una  imposta  sugli  incrementi  di  valore  delle aree fabbricabili;
 modificazioni al testo unico per la  finanza  locale,  approvato  con
 regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e al regio decreto-legge 28
 novembre  1938,  n.  2000,  convertito  nella legge 2 giugno 1939, n.
 739), nonche' della legge nel  suo  complesso,  in  riferimento  agli
 artt.  3,  23  e  53  della  Costituzione, sollevata dal Tribunale di
 Genova con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1243