PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  2  della  legge  27  ottobre  1988, n. 482
 (Disciplina  del  trattamento  di  quiescenza  e  di  previdenza  del
 personale  degli  enti  soppressi  trasferito alle regioni, agli enti
 pubblici   ed  alle  amministrazioni  dello  Stato),  in  riferimento
 all'art. 3 della Costituzione, sollevata  dalla  Corte  dei  conti  -
 sezione III giurisdizionale, con la ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1244