PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dispone  che  nella  sentenza  n.  384  del  1991 siano corretti i
 seguenti errori materiali:
      1) nel "Ritenuto in fatto", al punto 1., primo  capoverso,  dopo
 le  parole  "  ..a  favore degli enti di gestione delle", in luogo di
 "delle  partecipazioni   statali"   deve   leggersi   "partecipazioni
 statali";  al  punto  1.,  secondo  capoverso, dopo le parole " ..che
 autorizza i predetti enti", in luogo di "reperire" deve  leggersi  "a
 reperire";  al  punto  1.,  quarto  capoverso  e  al  punto 2., primo
 capoverso, dopo le parole "legge 5 agosto  1978",  in  luogo  di  "n.
 568", deve leggersi "n. 468";
      2)   nel   "Considerato  in  diritto",  al  punto  4.2.,  quarto
 capoverso, dopo le parole " .. una diversa impostazione", in luogo di
 "non  globale"  deve  leggersi  "globale";  al  punto   4.2,   quinto
 capoverso,  dopo le parole " .. l'emissione di prestiti", in luogo di
 " .. e, anche", deve leggersi "  ..  anche";  al  punto  4.2,  quinto
 capoverso,  dopo le parole "(sent. n. 1 del", in luogo di "1961" deve
 leggersi "1966"; al punto 4.2, settimo capoverso, dopo  le  parole  "
 ..tali  indirizzi,",  in  luogo  di  "coordinati", deve leggersi "pur
 coordinati"; al punto 4.3, primo capoverso, dopo le parole "  ..dagli
 indirizzi  interpretativi  della",  in luogo di "della giurisprudenza
 costituzionale", deve leggersi  "giurisprudenza  costituzionale";  al
 punto  4.3, terzo capoverso, dopo le parole " ..ne' l'altro carattere
 (flessibilita' ..", in luogo di " ..delle determinazioni nel  momento
 attuativo", deve leggersi " ..nel momento attuativo".
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                       Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1248