PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dispone che nella sentenza n. 384 del 1991 siano corretti i seguenti errori materiali: 1) nel "Ritenuto in fatto", al punto 1., primo capoverso, dopo le parole " ..a favore degli enti di gestione delle", in luogo di "delle partecipazioni statali" deve leggersi "partecipazioni statali"; al punto 1., secondo capoverso, dopo le parole " ..che autorizza i predetti enti", in luogo di "reperire" deve leggersi "a reperire"; al punto 1., quarto capoverso e al punto 2., primo capoverso, dopo le parole "legge 5 agosto 1978", in luogo di "n. 568", deve leggersi "n. 468"; 2) nel "Considerato in diritto", al punto 4.2., quarto capoverso, dopo le parole " .. una diversa impostazione", in luogo di "non globale" deve leggersi "globale"; al punto 4.2, quinto capoverso, dopo le parole " .. l'emissione di prestiti", in luogo di " .. e, anche", deve leggersi " .. anche"; al punto 4.2, quinto capoverso, dopo le parole "(sent. n. 1 del", in luogo di "1961" deve leggersi "1966"; al punto 4.2, settimo capoverso, dopo le parole " ..tali indirizzi,", in luogo di "coordinati", deve leggersi "pur coordinati"; al punto 4.3, primo capoverso, dopo le parole " ..dagli indirizzi interpretativi della", in luogo di "della giurisprudenza costituzionale", deve leggersi "giurisprudenza costituzionale"; al punto 4.3, terzo capoverso, dopo le parole " ..ne' l'altro carattere (flessibilita' ..", in luogo di " ..delle determinazioni nel momento attuativo", deve leggersi " ..nel momento attuativo". Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 novembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1248