PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  409,  quarto comma, e 554 del codice di
 procedura penale, in relazione  all'art.  407  dello  stesso  codice,
 sollevata,  in  riferimento  all'art.  112  della  Costituzione,  dal
 Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Livorno  con
 ordinanza dell'8 aprile 1991.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991.
                       Il Presidente: CORASANITI
                        Il redattore: VASSALLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1256