PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 409, quarto comma, e 554 del codice di procedura penale, in relazione all'art. 407 dello stesso codice, sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Livorno con ordinanza dell'8 aprile 1991. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1991. Il Presidente: CORASANITI Il redattore: VASSALLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 novembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1256