ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 119 del d.P.R.
 30 marzo 1957, n. 361, nel testo modificato dall'art. 11 della  legge
 21  marzo  1990,  n.  53  (Misure  urgenti  atte a garantire maggiore
 efficienza al procedimento elettorale), promosso con ordinanza emessa
 il 24 aprile 1991 dal Tribunale di Firenze  nel  procedimento  civile
 vertente  tra Bartoletti Sauro e S.p.a. Esselunga, iscritta al n. 411
 del registro ordinanze 1991 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visti  gli atti di costituzione di Bartoletti Sauro e della S.p.a.
 Esselunga, nonche' l'atto di intervento del Presidente del  Consiglio
 dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  5  novembre  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Uditi  l'avvocato  Giorgio  Bellotti  per   Bartoletti   Sauro   e
 l'Avvocato  dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio
 dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Il Pretore  di  Firenze,  adito  per  l'annullamento  di  una
 sanzione  disciplinare  comminata  ad  un  lavoratore dipendente che,
 addetto ai seggi elettorali durante le  elezioni  amministrative  del
 1990,   non   aveva   ripreso  servizio  il  giorno  successivo  alla
 conclusione delle operazioni sostenendo di aver diritto  al  recupero
 della  domenica  come  giorno  di riposo, aveva rigettato la domanda,
 confermando l'assunto del datore di lavoro  che  tale  assenza  aveva
 considerato illegittima.
    Del  medesimo  avviso  era  altresi'  il Tribunale di Firenze che,
 adito in appello, sollevava, con ordinanza emessa il 24 aprile  1991,
 in  relazione  agli  artt.  3  e 36, terzo comma, della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge  21
 marzo  1990, n. 53 (recte: dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n.
 361, come sostituito dalla citata norma),  nella  parte  in  cui  non
 prevede  che  la  domenica  dedicata alle operazioni elettorali possa
 essere recuperata come giorno di  riposo  dal  lavoratore  dipendente
 addetto a tali operazioni.
    A  parere  del  giudice  a  quo  il  tenore letterale della norma,
 secondo cui i giorni dedicati alle operazioni  "sono  considerati,  a
 tutti gli effetti, giorni di attivita' lavorativa", non consentirebbe
 altra  interpretazione  che  quella  di ritenere precluso il recupero
 della domenica allorche', come nella specie, il lavoratore addetto  a
 tali  operazioni  fruisca  abitualmente  della  stessa come giorno di
 riposo ed essa sia  stata  compresa  tra  i  giorni  impegnati  dalle
 operazioni  elettorali.  Cio' concreterebbe disparita' di trattamento
 rispetto a lavoratori che godono del proprio  riposo  settimanale  in
 altri  giorni,  nonche'  violazione della espressa garanzia sancita a
 riguardo dall'art. 36, terzo comma, della Costituzione.
    2. - E' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   e   difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato,  che,  nel
 concludere  per  l'infondatezza,   ha   contestato   il   presupposto
 ermeneutico  dell'ordinanza  di  rimessione,  rilevando  come proprio
 dalla dizione normativa possa desumersi il diritto del lavoratore  al
 riposo settimanale.
    3.  -  Nel  giudizio  dinanzi a questa Corte si sono costituite le
 parti  private:  la  difesa  del  lavoratore  ha  insistito  per   la
 declaratoria   d'illegittimita'   aderendo  alle  argomentazioni  del
 giudice rimettente, mentre la difesa del datore di lavoro ha concluso
 per la declaratoria d'infondatezza. In particolare  si  argomenta  in
 memoria  nel senso dell'arbitrarieta' dell'assenza dal lavoro che non
 potrebbe essere imputata a giorno di recupero del  festivo  impiegato
 nelle  operazioni  elettorali  poiche'  nessun  diritto  in tal senso
 nascerebbe dalla censurata  disposizione  ed  in  quanto  "colui  che
 adempie   alle   funzioni   presso   gli   uffici  elettorali  lo  fa
 volontariamente". Secondo la difesa, inoltre, il  dipendente  avrebbe
 dovuto  almeno  concordare  con  il  datore  di lavoro la giornata di
 riposo  settimanale  da  godersi  in  sostituzione   della   domenica
 trascorsa al seggio elettorale.
                        Considerato in diritto
    1.   -   Il   Tribunale   di  Firenze  dubita  della  legittimita'
 costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957,  n.  361,  nel
 testo  sostituito  dall'art.  11  della  legge  21  marzo 1990, n. 53
 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al  procedimento
 elettorale).  Infatti,  sul  presupposto  che  tale norma precluda il
 recupero della domenica impegnata per  le  operazioni  elettorali  al
 lavoratore  addetto alle medesime, il giudice rimettente prospetta la
 violazione degli artt. 3 e 36, terzo comma,  della  Costituzione,  in
 quanto  risulterebbero  lesi  la  garanzia  costituzionale del riposo
 settimanale,  nonche'  il  principio  della  parita'  di  trattamento
 rispetto  ad altri lavoratori che fruiscono di quest'ultimo in giorno
 diverso dalla domenica.
    2. - La questione e' infondata nei termini di cui appresso.
    Il  previgente   testo   del   citato   art.   119   prevedeva   -
 originariamente  per le sole elezioni della Camera dei deputati - che
 datori di lavoro pubblici e privati fossero "tenuti  a  concedere  ai
 propri  dipendenti,  chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici
 elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza  pregiudizio  delle
 ferie  spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali
 in vigore".
    La regola successivamente veniva estesa alle elezioni  del  Senato
 (legge 27 febbraio 1958, n. 64), al referendum (legge 25 maggio 1970,
 n.  352), all'elezione del Parlamento europeo (legge 24 gennaio 1979,
 n. 18), alle elezioni comunali, provinciali  e  regionali  (legge  30
 aprile 1981, n. 178).
    Questa  Corte,  nel  dichiarare  infondata  la  questione relativa
 all'esclusione dal trattamento dei  rappresentanti  di  lista,  aveva
 occasione  tuttavia  di  precisare che un'esigenza costituzionalmente
 rilevante era quella  che  non  si  pregiudicasse  "la  posizione  di
 lavoro"  del prestatore d'opera impegnato nelle consultazioni, ma che
 "gli oneri derivanti  dalla  concessione  di  'tre  giorni  di  ferie
 retribuite'  rappresentano  pur  sempre alcunche' di anomalo rispetto
 all'ordinaria struttura del rapporto di lavoro" (sent. n. 35 del 1981
 e sent. n. 124 del 1982).
    Adeguato risulta quindi l'intervento legislativo in materia:  dopo
 aver  provveduto  ad  estendere a tutte le consultazioni il beneficio
 della detraibilita' dal reddito imponibile delle somme corrisposte ai
 dipendenti, disposto con d.P.R. 22 dicembre 1986, n.  917,  art.  10,
 lett.  n),  in  favore  dei  datori  di  lavoro,  con  il nuovo testo
 dell'art. 119, introdotto dalla norma impugnata, si prevede  che  per
 tutte  le elezioni disciplinate da leggi della Repubblica, coloro che
 adempiono qualsiasi funzione "hanno diritto ad assentarsi dal  lavoro
 per  tutto  il  periodo  corrispondente  alla  durata  delle relative
 operazioni". "I giorni di assenza dal lavoro -  conclude  il  secondo
 comma - compresi nel periodo di cui al comma primo, sono considerati,
 a tutti gli effetti, giorni di attivita' lavorativa".
    3.   -   L'operazione   di   razionalizzazione  della  materia  si
 caratterizza quindi per l'omogeneizzazione dei  trattamenti,  per  il
 loro  adeguamento  temporale alla durata delle consultazioni e - cio'
 che qui preme osservare - per la  loro  completa  assimilazione  alla
 prestazione lavorativa ordinaria.
    Ne  consegue  che,  come  nel  corso  del  normale svolgimento del
 rapporto  matura  il  diritto  al  riposo  settimanale,   del   tutto
 analogamente   cio'   accade  allorche'  alcuni  giorni  siano  stati
 impegnati nelle operazioni elettorali e quello di  essi  abitualmente
 fruito quale giorno di riposo sia venuto a cadere durante le stesse.
    Il diritto del lavoratore al recupero immediato del riposo festivo
 e'   dunque   indubitabile.   Esso   scaturisce   ora   dalla  voluta
 parificazione legislativa  tra  attivita'  al  seggio  e  prestazione
 lavorativa,  rispetto  alla  quale la garanzia del riposo e' precetto
 costituzionale, componente non scindibile  di  quella  "posizione  di
 lavoro" cui si e' fatto riferimento e che, prima ancora di trovare la
 propria   formalizzazione   nel   terzo   comma  dell'art.  36  della
 Costituzione, era gia' stata riconosciuta dall'art. 1 della legge  22
 febbraio 1934, n. 370.
    Sulla   base  dell'abrogata  disciplina  si  era  resa  necessaria
 un'opera giurisprudenziale che, con  giurisprudenza  di  legittimita'
 ormai  consolidata,  aveva  concluso nel senso di computare le "ferie
 elettorali" come quelle ordinarie, escludendo i giorni festivi o  non
 lavorativi  i  quali, ove coincidenti con quelle di cui al previgente
 testo  dell'art.  119,  si  sommavano  ad   essi,   determinando   un
 prolungamento  delle  ferie stesse per altrettanti giorni lavorativi,
 contigui al periodo elettorale.
    A fortiori nel nuovo regime  -  eliminato  ogni  riferimento  alle
 ferie  -  e'  piu' agevole pervenire al medesimo risultato ragionando
 esclusivamente in termini di attivita' lavorativa, onde, a fronte  di
 una  sostanziale  semplificazione della materia, si rivela erroneo il
 presupposto interpretativo da cui si e' mosso il giudice a quo.