PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Firenze, con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991. Il presidente: CORASANITI Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI 91C1297