PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art.  119  del  d.P.R.  30  marzo
 1957,  n. 361, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge 21 marzo
 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore  efficienza  al
 procedimento  elettorale),  sollevata,  in riferimento agli artt. 3 e
 36, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale  di  Firenze,  con
 l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.
                       Il presidente: CORASANITI
                        Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 91C1297