P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442 del c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, nelle parti e nei sensi di cui in motivazione; Sospende il procedimento in corso a carico degli imputati Conti Galafro e Capparella Gaetano; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, nonche' l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Rieti, addi' 14 febbraio 1991 Il giudice: CANZIO Il collaboratore di cancelleria: RAVEGGI 91C1923