P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt.  438,  439,  440  e  442  del
 c.p.p.,  in  riferimento  agli artt. 3 e 35 della Costituzione, nelle
 parti e nei sensi di cui in motivazione;
    Sospende il procedimento in corso a carico  degli  imputati  Conti
 Galafro e Capparella Gaetano;
    Ordina  che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del  Parlamento,  nonche'  l'immediata  trasmissione  degli atti alla
 Corte costituzionale.
      Rieti, addi' 14 febbraio 1991
                          Il giudice: CANZIO
                              Il collaboratore di cancelleria: RAVEGGI
 91C1923