LA CORTE DI CASSAZIONE
Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto da Fondo
pensioni del personale di ruolo della S.I.A.E. in persona del suo
presidente e legale rappresentante dott. Giuseppe Rinonapoli,
elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Mellini, 39, presso
l'avv. Marcello De Cesaris che lo rappresenta e difende giusta delega
in calce al ricorso, ricorrente, contro Albanese Giorgio, intimato.
Visto il ricorso avverso la sentenza n. 3711 della Corte di
appello di Roma del 9 febbraio-4 ottobre 1990 (r.g. 3598/88).
Udito il consigliere relatore dott. Lorenzo Pitta' nella pubblica
udienza del 10 giugno 1992.
E' comparso l'avv. M. De Cesaris.
Sentito il p.m., in persona del sostituto procuratore generale,
dott. Lo Cascio che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo
con assorbimento del secondo.
RILEVATO IN FATTO
che con sentenza del 2 giugno 1988 il tribunale di Roma
dichiarava la risoluzione del contratto di locazione relativo ad un
appartamento locato dal fondo pensioni del personale di ruolo della
S.I.A.E. a Giorgio Albanese resosi inadempiente per avere adibito
l'immobile ad uso diverso da quello pattuito;
che con sentenza del 4 ottobre 1990, la Corte d'appello di Roma,
dinanzi alla quale Giorgio Albanese aveva impugnato la decisione del
tribunale, aveva accolto uno dei motivi dell'impugnazione con cui
l'appellante aveva eccepito la decadenza del locatore dall'azione
proposta dopo il termine di tre mesi stabilito dal primo comma
dell'art. 80 della legge n. 392/1978, avendo escluso l'applicazione
al suddetto termine della sospensione prevista dalla legge 7 ottobre
1969, n. 742 e rilevando che il fondo pensioni - che aveva avuto
conoscenza della mutata destinazione dell'appartamento, in seguito
alla lettera del proprio amministratore rag. Beltramio dell'11 luglio
1985 - avrebbe dovuto proporre l'azione diretta ad ottenere la
risoluzione del contratto di locazione entro il termine, non
suscettibile di sospensione, di tre mesi decorrente dalla suddetta
data, mentre la relativa citazione era stata notificata il 22
novembre 1985, dopo la scadenza del termine;
che il fondo pensioni ha proposto ricorso per la cassazione
della sentenza di secondo grado, rilevando che la Corte d'appello
avrebbe dovuto ritenere applicabile la sospensione dei termini
durante il periodo feriale, anche all'ipotesi prevista dall'art. 80
della legge n. 392/1978 e, pertanto, ha chiesto: la cassazione
dell'impugnata sentenza e subordinatamente, la trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci
sull'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 9 ottobre
1969, n. 742, in quanto non applicabile al termine trimestrale
previsto dall'art. 80 della legge n. 392/1978.
Considerato in diritto che la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge n. 742/1969 (in riferimento
all'art. 24 della Costituzione) nella parte in cui esclude che la
sospensione dei termini processuali sia applicabile anche al termine
di tre mesi di cui al primo comma dell'art. 80 della legge n.
392/1978, e' rilevante ai fini della decisione perche' nella specie
tale termine puo' ritenersi rispettato soltanto ammettendo che il suo
decorso sia rimasto sospeso nel periodo previsto dalla legge n.
742/1969;
che la questione non e' manifestamente infondata, in quanto: la
Corte costituzionale ha gia' dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge n. 742/1969, nella parte in
cui prevede la sospensione dei termini per agire in giudizio
stabiliti a pena di decadenza da norme sostanziali, quando la
possibilita' di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico
rimedio per far valere il suo diritto (sentenza n. 49/1990, in tema
di impugnazione giudiziale di delibere di assemblee di condominio,
nel termine di decadenza di cui all'art. 1137 del c.c.);
che l'art. 80, primo comma, della legge n. 392/1978 prevede che,
se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello
pattuito, il locatore puo' chiedere la risoluzione del contratto nel
termine di decadenza di tre mesi dal momento in cui ne ha avuto
conoscenza;
che siffatta risoluzione del contratto, inquadrabile nella
risoluzione per inadempimento prevista in via generale dall'art. 1453
del c.c., deve essere ottenuta in via giudiziale, essendo la sentenza
di risoluzione un elemento essenziale della fattispecie risolutiva;
che in particolare la brevita' del suddetto termine rende
difficile al locatore che intenda esercitare il proprio diritto di
chiedere la risoluzione del contratto nei confronti del conduttore
che abbia adibito l'immobile ad uso diverso da quello pattuito, di
munirsi della necessaria - ed obbligatoria - difesa tecnica quando,
nella durata di detto termine sia incluso il periodo feriale; e cio'
proprio perche' l'istituto della sospensione dei termini processuali
in periodo feriale nasce dalla necessita' di assicurare un periodo di
riposo a favore degli avvocati e procuratori legali e, quindi, ove la
suddetta sospensione non fosse estesa anche al termine stabilito dal
menzionato art. 80, ne risulterebbe menomato il diritto alla tutela
giurisdizionale, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, non
ravvisandosi, per altro, preminenti ragioni a tutela di altri valori
costituzionali che impongano la rigorosa osservanza del suddetto
termine e la conseguente sottrazione dello stesso alla sospensione
durante il rapporto feriale.