P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e  non manifestamente infondata, in relazione
 all'art.  24  della  Costituzione,  la  questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla
 sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, nella  parte
 in  cui  la suddetta sospensione non e' applicabile al termine di tre
 mesi stabilito dal primo comma dell'art. 80  della  legge  27  luglio
 1978, n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urbani;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso.
    Dispone che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
 Presidente delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile
 della Corte suprema di cassazione, in Roma il 10 giugno 1992.
                          Il presidente: BILE
    Depositata in cancelleria oggi 28 ottobre 1992.
               Il collaboratore di cancelleria: PANTALEO

 92C1367