P. Q. M.
Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione
all'art. 24 della Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, sulla
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, nella parte
in cui la suddetta sospensione non e' applicabile al termine di tre
mesi stabilito dal primo comma dell'art. 80 della legge 27 luglio
1978, n. 392, disciplina delle locazioni di immobili urbani;
Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.
Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
Presidente delle due Camere del Parlamento.
Cosi' deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile
della Corte suprema di cassazione, in Roma il 10 giugno 1992.
Il presidente: BILE
Depositata in cancelleria oggi 28 ottobre 1992.
Il collaboratore di cancelleria: PANTALEO
92C1367