P. Q. M.
    Riunisce i ricorsi in epigrafe;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale degli artt. 36, decima direttiva, n. 30,
 della legge 1½ aprile 1981, n. 121 e 52 del d.P.R. 24 aprile 1982, n.
 336, per contrasto con gli artt. 3, 4 e 97 della  Costituzione  nella
 parte  in  cui  a  parita'  di  anzianita'  e  titolo  di  studio non
 consentono agli  ex  marescialli  inquadrati  nella  terza  e  quarta
 qualifica  del  ruolo  degli  ispettori  di  partecipare  al concorso
 riservato previsto dall'art. 52 del d.P.R., n. 336;
    Sospende il giudizio sui ricorsi riuniti;
    Dispone  la  trasmissione  immediata   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale perche' si pronunci sulla predetta questione;
    Dispone   altresi'   che  la  presente  ordinanza,  a  cura  della
 segreteria sia notificata a tutte le parti in causa ed al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami
 del Parlamento.
    Cosi' deciso in Roma, addi' 28 maggio 1992.
                        Il presidente: CAMOZZI
                         Il consigliere: CHIARENZA MILLEMAGGI COGLIANI
 92C1370