P. Q. M. Riunisce i ricorsi in epigrafe; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 36, decima direttiva, n. 30, della legge 1½ aprile 1981, n. 121 e 52 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 336, per contrasto con gli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione nella parte in cui a parita' di anzianita' e titolo di studio non consentono agli ex marescialli inquadrati nella terza e quarta qualifica del ruolo degli ispettori di partecipare al concorso riservato previsto dall'art. 52 del d.P.R., n. 336; Sospende il giudizio sui ricorsi riuniti; Dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale perche' si pronunci sulla predetta questione; Dispone altresi' che la presente ordinanza, a cura della segreteria sia notificata a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, addi' 28 maggio 1992. Il presidente: CAMOZZI Il consigliere: CHIARENZA MILLEMAGGI COGLIANI 92C1370