P. Q. M.
    Visti  gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, nn.
 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;
    Ordina che, a cura della cancelleria, la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio
 dei Ministri,  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
    Cosi'  deciso  in  Torino,  nella  camera di consiglio della prima
 sezione civile, il 2 ottobre 1992.
                        Il presidente: BRUNETTI

 92C1374