PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 513  del  codice  di  procedura
 penale,  sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
 Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe;
    Ordina,  relativamente  alle sollevate questioni sugli artt. 210 e
 503 del codice di procedura penale, la  restituzione  degli  atti  al
 Tribunale di Firenze.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 92C1380