PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; Ordina, relativamente alle sollevate questioni sugli artt. 210 e 503 del codice di procedura penale, la restituzione degli atti al Tribunale di Firenze. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 92C1380