PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 23 della legge 17 maggio 1985, n. 210, (Istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato) e dell'art. 413 del codice di procedura civile, nella parte in cui da' facolta' ai dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato di adire il Pretore di Roma, in quanto giudice della circoscrizione in cui l'Ente ha sede legale, anche se addetti a compartimenti e dipendenze dell'Ente che non rientrano nella sua circoscrizione, sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal Pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GUIZZI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 92C1383