PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione  di  legittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto
 dell'art.  23  della  legge  17  maggio  1985,  n.  210, (Istituzione
 dell'ente Ferrovie  dello  Stato)  e  dell'art.  413  del  codice  di
 procedura  civile,  nella  parte  in  cui  da' facolta' ai dipendenti
 dell'Ente Ferrovie dello Stato di adire il Pretore di Roma, in quanto
 giudice della circoscrizione in cui l'Ente ha sede legale,  anche  se
 addetti  a  compartimenti  e  dipendenze  dell'Ente che non rientrano
 nella sua circoscrizione, sollevata, in riferimento all'art. 97 della
 Costituzione, dal Pretore di Roma con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1992.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GUIZZI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1992.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 92C1383