PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata, in  riferimento
 agli  artt.  113 e 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria
 di primo grado di Piacenza con ordinanza emessa il 16 marzo 1992.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
                        Il presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0036