PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevata, in riferimento agli artt. 113 e 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Piacenza con ordinanza emessa il 16 marzo 1992. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993. Il presidente: CASAVOLA Il redattore: GRANATA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0036