P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, quarto comma, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359 per contrasto con gli artt. 3, 24, 101, 102, 104 della Costituzione nei sensi di cui in motivazione; Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e dei deputati e del Senato della Repubblica. Letto in Torino, all'udienza del 23 novembre 1992 Il pretore: CAMBRIA Depositato in cancelleria oggi 24 novembre 1992. Il cancelliere: (firma illeggibile) 93C0046