P. Q. M.
    Ritenuta    non   manifestamente   infondata   la   questione   di
 costituzionalita' dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio
 1986, n. 41, e dell'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo  1988,
 n.  67,  in  relazione  all'art.  53  della  Costituzione, dispone la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale  e  la  sospensione
 del presente procedimento;
    Moda la cancelleria per le comunicazioni e notificazioni di rito.
      Roma, addi' 11 ottobre 1991
                    Il pretore: (firma illeggibile)
                                   Il cancelliere: (firma illeggibile)
 93C0054