P. Q. M. Ritenuta non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 31, ottavo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 10, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in relazione all'art. 53 della Costituzione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento; Moda la cancelleria per le comunicazioni e notificazioni di rito. Roma, addi' 11 ottobre 1991 Il pretore: (firma illeggibile) Il cancelliere: (firma illeggibile) 93C0054