PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 11, della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita'alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata, in riferimento all'art. 51 della Costituzione, dal Tribunale di Benevento con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRECO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0068