PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 2, primo comma, n. 11, della legge 23 aprile
 1981,    n.   154   (Norme   in   materia   di   ineleggibilita'   ed
 incompatibilita'alle cariche di consigliere  regionale,  provinciale,
 comunale  e  circoscrizionale  e in materia di incompatibilita' degli
 addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata,  in  riferimento
 all'art.  51  della  Costituzione,  dal Tribunale di Benevento con le
 ordinanze in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: GRECO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0068