P. Q. M. La provincia ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nella parte in cui prevede per il 1993 la riduzione del 42 per cento delle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dalla attribuzione dei contributi sanitari, e spettanti alla provincia autonoma di Trento, e prevede inoltre, per gli anni successivi, la conferma della aliquota di riduzione di cui all'art. 4, undicesimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per violazione degli artt. 3 e 5 della Costituzione e dell'autonomia finanziaria garantita alla Provincia dal titolo VI dello statuto speciale per il Trentito-Alto Adige, nonche' dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Roma, addi' 28 gennaio 1993. Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA 93C0107