P. Q. M.
    La  provincia  ricorrente  chiede  che  la Corte voglia dichiarare
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, della legge
 23 dicembre 1992, n. 498, nella parte in cui prevede per il  1993  la
 riduzione  del  42  per  cento  delle  risorse  provenienti dal Fondo
 sanitario nazionale e dalla attribuzione dei contributi  sanitari,  e
 spettanti  alla  provincia autonoma di Trento, e prevede inoltre, per
 gli anni successivi, la conferma della aliquota di riduzione  di  cui
 all'art.  4,  undicesimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
 per violazione degli artt. 3 e 5 della Costituzione e  dell'autonomia
 finanziaria  garantita  alla  Provincia  dal  titolo VI dello statuto
 speciale per il Trentito-Alto Adige, nonche' dell'art. 5 della  legge
 30 novembre 1989, n. 386 e dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n.
 468.
      Roma, addi' 28 gennaio 1993.
            Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

 93C0107