PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  inammissibile   la   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n.
 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza
 del   personale   di   magistratura   ed  equiparato)  sollevata,  in
 riferimento agli artt. 3, 36, 38  e  136  della  Costituzione,  dalla
 Corte dei conti con le ordinanze di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
                       Il Presidente: BORZELLINO
                        Il redattore: CASAVOLA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0113