PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 136 della Costituzione, dalla Corte dei conti con le ordinanze di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993. Il Presidente: BORZELLINO Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0113