PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento agli artt. 3 e 52 della Costituzione, sollevata dai Pretori di Brindisi - Sezione distaccata di San Vito dei Normanni, di Avezzano, di Paola - Sezione distaccata di Belvedere Marittima, di Salerno - Sezione distaccata di Montecorvino Rovella, e di Roma, con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: GRECO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0120