PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 7, primo  comma,  della  legge  30  dicembre
 1991,  n.  412  (Disposizioni  in  materia  di  finanza pubblica), in
 riferimento agli artt. 3  e  52  della  Costituzione,  sollevata  dai
 Pretori di Brindisi - Sezione distaccata di San Vito dei Normanni, di
 Avezzano,  di  Paola  - Sezione distaccata di Belvedere Marittima, di
 Salerno - Sezione distaccata di Montecorvino Rovella, e di Roma,  con
 le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: GRECO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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