P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1-sexies del d.l. n. 312/1985, convertito
 nella legge n. 431/1985, nella  parte  in  cui  riserva  il  medesimo
 trattamento  punitivo - sia impositivo che sotto il profilo estintivo
 - tanto all'autore del fatto che non abbia ottenuto  l'autorizzazione
 in  sanatoria  che all'autore del fatto che tale autorizzazione abbia
 conseguito, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione;
    Sospende il processo in corso e ordina trasmettere gli  atti  alla
 Corte costituzionale;
    Dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Morbegno, addi' 17 settembre 1992
                   Il vice pretore onorario: GEROSA
                              Il collaboratore di cancelleria: MEZZERA
 93C0131