P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies del d.l. n. 312/1985, convertito nella legge n. 431/1985, nella parte in cui riserva il medesimo trattamento punitivo - sia impositivo che sotto il profilo estintivo - tanto all'autore del fatto che non abbia ottenuto l'autorizzazione in sanatoria che all'autore del fatto che tale autorizzazione abbia conseguito, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; Sospende il processo in corso e ordina trasmettere gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Morbegno, addi' 17 settembre 1992 Il vice pretore onorario: GEROSA Il collaboratore di cancelleria: MEZZERA 93C0131