P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 3/1953, n. 87; Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, sollevata dal p.m. con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge regionale n. 8/1991, in relazione agli artt. 3, 116, 117 e 25 della Costituzione; Dispone la sospensione del processo nei confronti di Geraci Giuseppe, Corvo Gaetano e La Fiura Giovanni; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito; L'ordinanza viene letta in presenza degli interessati; Chiuso alle ore 12,20. Il consigliere pretore: (firma illeggibile) 93C0134