P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 3/1953, n. 87;
    Dichiara manifestamente infondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  44  del  r.d.  30  ottobre  1933, n. 1611,
 sollevata  dal  p.m.  con  riferimento  agli  artt.  3  e  24   della
 Costituzione;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  3  della  legge  regionale  n.
 8/1991, in relazione agli artt. 3, 116, 117 e 25 della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del  processo  nei  confronti  di Geraci
 Giuseppe, Corvo Gaetano e La Fiura Giovanni;
    Ordina la trasmissione degli  atti  alla  Corte  costituzionale  e
 manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito;
    L'ordinanza viene letta in presenza degli interessati;
    Chiuso alle ore 12,20.
              Il consigliere pretore: (firma illeggibile)

 93C0134