P. Q. M.
    Visti gli artt. 131 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.d.l. 27  gennaio  1992,
 n. 80, settimo comma, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina che a cura della cancelleria gli atti del presente giudizio
 vengano  immediatamente  trasmessi  alla  Corte  costituzionale e che
 copia della presente ordinanza venga  notificata  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri e comunicata al Presidente della Camera e al
 Presidente del Senato.
                    Il pretore: (firma illegibile)
                             Il collaboratore di cancelleria: MOSTARDA
 93C0135