P. Q. M. Visti gli artt. 131 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.d.l. 27 gennaio 1992, n. 80, settimo comma, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione; Sospende il presente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria gli atti del presente giudizio vengano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera e al Presidente del Senato. Il pretore: (firma illegibile) Il collaboratore di cancelleria: MOSTARDA 93C0135