P. Q. M.
    Dichiara    non   manifestamente   infondata   la   questione   di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 409, primo comma, del  codice
 di   procedura   penale,  in  relazione  agli  artt.  3  e  24  della
 Costituzione, nella parte in cui non prevede  la  impugnabilita'  del
 decreto  di  archiviazione,  emesso  senza che sia stata osservata la
 procedura prevista dall'art. 408, secondo comma, dello stesso codice;
 dispone la sospensiva del procedimento e la trasmissione  degli  atti
 alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza sia notificata alle parti; al
 pubblico ministero e al presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e
 comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 marzo 1991.
                        Il presidente: GARELLA
                                        Il consigliere relatore: LUMIA
 93C0137