P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 409, primo comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la impugnabilita' del decreto di archiviazione, emesso senza che sia stata osservata la procedura prevista dall'art. 408, secondo comma, dello stesso codice; dispone la sospensiva del procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti; al pubblico ministero e al presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 marzo 1991. Il presidente: GARELLA Il consigliere relatore: LUMIA 93C0137