P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3, primo comma, 27, primo e terzo comma, della Costituzione la questione di costituzionalita' dell'art. 177, primo comma, del c.p. nella parte in cui esclude che nel caso di revoca di liberazione condizionale gia' concessa al condannato all'ergastolo, il giudice possa determinare la pena detentiva ancora da espiare; Sospende il presente giudizio e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata all'interessato, alla procura generale di Torino e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati della Repubblica. Torino, cosi' deciso in data 13 novembre 1992 Il presidente: FORNACE 93C0140