P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con  riferimento
 agli   artt.   3,  primo  comma,  27,  primo  e  terzo  comma,  della
 Costituzione la questione di costituzionalita' dell'art.  177,  primo
 comma,  del c.p. nella parte in cui esclude che nel caso di revoca di
 liberazione condizionale gia' concessa al  condannato  all'ergastolo,
 il giudice possa determinare la pena detentiva ancora da espiare;
    Sospende  il  presente  giudizio e ordina l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  venga
 notificata  all'interessato,  alla  procura  generale  di Torino e al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  del
 Senato e della Camera dei deputati della Repubblica.
      Torino, cosi' deciso in data 13 novembre 1992
                        Il presidente: FORNACE

 93C0140