PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 30, terzo comma, del codice di procedura penale,  sollevata
 in  riferimento  agli  artt. 2, 3, 25, 76, 77, 97 e 103, terzo comma,
 della Costituzione dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del
 15 aprile 1992.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0157