P. Q. M.
   Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'   costituzionale   dell'art.  1  della  legge  regionale
 Lombardia dell'8 luglio 1989, n. 27, che  modifica  l'art.  16  della
 legge  regionale 15 gennaio 1975, n. 5, limitatamente al terzo comma,
 ultima parte con riferimento agli artt. 24 e 3,  nonche'  108  e  117
 della Costituzione;
    Dispone  la  sospensione  del  giudizio  in  corso  e la immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  a  cura  del
 cancelliere  al  presidente  della giunta regionale della Lombardia e
 comunicata alla segreteria del  presidente  del  consiglio  regionale
 della Lombardia;
    Dispone  che  il  cancelliere  comunichi la presente ordinanza, in
 forma integrale  alle  parti,  comprese  quella  non  costituita  (in
 ossequio   alla   giurisprudenza,   in   tal   senso,   della   Corte
 costituzionale).
      Monza, addi' 5 gennaio 1993
                         Il pretore: D'AIETTI

 93C0192