P. Q. M. Applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge regionale Lombardia dell'8 luglio 1989, n. 27, che modifica l'art. 16 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5, limitatamente al terzo comma, ultima parte con riferimento agli artt. 24 e 3, nonche' 108 e 117 della Costituzione; Dispone la sospensione del giudizio in corso e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura del cancelliere al presidente della giunta regionale della Lombardia e comunicata alla segreteria del presidente del consiglio regionale della Lombardia; Dispone che il cancelliere comunichi la presente ordinanza, in forma integrale alle parti, comprese quella non costituita (in ossequio alla giurisprudenza, in tal senso, della Corte costituzionale). Monza, addi' 5 gennaio 1993 Il pretore: D'AIETTI 93C0192