P. Q. M.
    Visto  l'art.  23  della  legge  11  marzo 1953, n. 87, solleva di
 ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della
 legge regione Lombardia n. 12/1982 cosi' come modificato dalla  legge
 regione Lombardia n. 16/1990 in relazione agli artt. 3, 117, 128, 130
 della  Costituzione,  nella  parte  in cui prevede la decadenza delle
 delibere  pervenute  a  controllo  oltre  trenta  giorni  dalla  loro
 adozione.
    Sospende  il  presente  giudizio,  ordinando  che gli atti vengano
 trasmessi alla Corte costituzionale.
    Dispone che la presente ordinanza  sia  notificata  al  presidente
 della giunta regionale e comunicata al Presidente del Consiglio della
 Regione Lombardia.
    Cosi'  deciso  in  Milano,  nella Camera di consiglio del 3 luglio
 1992.
                        Il presidente: MARIUZZO
                                 Il referendario estensore: PAPPALARDO
 93C0209