P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, solleva di ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge regione Lombardia n. 12/1982 cosi' come modificato dalla legge regione Lombardia n. 16/1990 in relazione agli artt. 3, 117, 128, 130 della Costituzione, nella parte in cui prevede la decadenza delle delibere pervenute a controllo oltre trenta giorni dalla loro adozione. Sospende il presente giudizio, ordinando che gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al presidente della giunta regionale e comunicata al Presidente del Consiglio della Regione Lombardia. Cosi' deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 3 luglio 1992. Il presidente: MARIUZZO Il referendario estensore: PAPPALARDO 93C0209