P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, nn. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, sospesa ogni pronuncia, ordina che gli atti di causa siano trasmessi alla Corte costituzionale affinche', in relazione all'art. 3 della Costituzione, sia risolta la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 38, primo comma, r.D.L. 30 marzo 1938, n. 680 e dell'art. 7, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, rispettivamente nella parte in cui viene escluso il diritto a pensione indiretta (o di riversibilita') e nella parte in cui stante il suddetto divieto, viene riconosciuto solamente il diritto alla corresponsione di un assegno alimentare, ove sussista lo stato di bisogno. Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' pronunciato in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 giugno 1992. Il presidente: BISOGNO 93C0210