P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, nn. 1 e 23 legge 11  marzo  1953,  n.
 87,  sospesa  ogni  pronuncia,  ordina  che  gli  atti di causa siano
 trasmessi alla Corte costituzionale affinche', in relazione  all'art.
 3  della  Costituzione,  sia  risolta  la  questione  di legittimita'
 costituzionale dell'art. 38, primo comma, r.D.L. 30 marzo  1938,  n.
 680  e  dell'art.  7, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n.
 1646, rispettivamente nella parte in cui viene escluso il  diritto  a
 pensione  indiretta (o di riversibilita') e nella parte in cui stante
 il suddetto divieto, viene riconosciuto  solamente  il  diritto  alla
 corresponsione  di  un  assegno  alimentare, ove sussista lo stato di
 bisogno.
    Dispone che, a cura della segreteria, la  presente  ordinanza  sia
 notificata alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti,
 al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e che sia comunicata ai
 Presidenti dei due rami del Parlamento.
    Cosi' pronunciato in Roma, nella Camera di Consiglio del 19 giugno
 1992.
                        Il presidente: BISOGNO

 93C0210