P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41-bis secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni per violazione degli artt. 13, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata a Tripepi Diego, meglio qualificato in epigrafe, al suo difensore, al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Ancona, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato. Cosi' deciso in Ancona, il giorno 9 gennaio 1993. Il presidente: GALASSI Il magistrato di sorveglianza est.: SEMERARO 93C0215