P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  41-bis  secondo comma, della
 legge  26  luglio  1975,  n.  354  e  successive  modificazioni   per
 violazione  degli  artt.  13, secondo comma, e 27, terzo comma, della
 Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale  e  la
 sospensione del giudizio in corso;
    Dispone  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata a Tripepi Diego, meglio qualificato in  epigrafe,  al  suo
 difensore,  al  procuratore generale della Repubblica presso la corte
 di appello di Ancona, al Presidente del Consiglio dei Ministri e  sia
 comunicata  al  Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente
 del Senato.
    Cosi' deciso in Ancona, il giorno 9 gennaio 1993.
                        Il presidente: GALASSI
                          Il magistrato di sorveglianza est.: SEMERARO
 93C0215