IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA In merito al reclamo avverso l'applicazione del regime detentivo, di cui all'art. 41-bis secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, presentato dal condannato Pagliuso Domenico, nato il 15 gennaio 1934, a Lamezia Terme (Catanzaro), domiciliato in via Poerio n. 35, attualmente ristretto presso la sezione a maggior indice di vigilanza cautelativa della casa circondariale di Ascoli Piceno, in espiazione della pena detentiva di anni uno e mesi sei di reclusione, siccome comminata oltre alle pene pecuniarie di L. 800.000 di multa e di L. 400.000 di ammenda, dalla sentenza n. 74/92 reg. inserz. sent. pronunziata in data 16 ottobre 1992 dal tribunale di Lamezia Terme, in relazione a fattispecie di detenzione abusiva di armi ed altro (f. p. 3 ottobre 1993), A scioglimento della riserva espressa nell'odierna udienza; Verificata la regolarita' degli atti sotto il profilo processuale; Sentiti il P. G. ed il difensore di ufficio dell'interessato, che concludevano come in atti osserva in FATTO E DIRITTO Arrestato in data 3 aprile 1992, Pagliuso Domenico, meglio qualificato in epigrafe, gia' condannato alla pena detentiva di anni uno e mesi sei di reclusione, nonche' a quelle pecuniarie di L. 800.000 di multa e di L. 400.000 di ammenda, applicate in esito ad accordo manifestato dalle parti alla stregua del disposto degli artt. 444 e segg. del c.p.p., in relazione a fattispecie contestate di detenzione e porto abusivo di armi ed altro, dal tribunale di Lamezia Terme con setenza pubblicata in data 16 ottobre 1992 (v. copia della sentenza di condanna, in atti). In data 20 luglio 1992 il Ministro guardasigilli emanava apposito decreto, con cui, alla stregua della disciplina introdotta dall'art. 19 del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, e successivamente convertito con legge 7 agosto 1992, n. 356, applicava al prefato Pagliuso il particolare regime restrittivo di cui al secondo comma dell'art. 41-bis dell'o.p., interpolato dalla surrichiamata normativa nell'ambito del corpus dell'originaria legge di riforma dell'ordinamento penitenziario (v. in atti). Assegnato alla sezione a maggior indice di vigilanza cautelativa della casa circondariale in Ascoli Piceno, il Pagliuso si vedeva notificare, in data 21 luglio 1992, apposito atto, sottoscritto dal direttore del predetto istituto di pena, contenente le prescrizioni consustanzianti il regime detentivo di cui all'art. 41-bis, secondo comma, dell'o.p. (v. in atti). In data 12 dicembre 1992 il detenuto sottoscriveva atto di reclamo avverso l'applicazione del regime detentivo predetto: tale doglianza perveniva in data 21 dicembre 1992 presso l'intestato tribunale di sorveglianza. Il presidente di questo collegio provvedeva a fissare l'odierna udienza per la discussione, con le forme previste dall'art. 14-ter dell'o.p., sul reclamo presentato dal Pagliuso: in esito all'esposizione compiuta dal giudice relatore, p. g., e difensore d'ufficio del detenuto concludevano coma da separato verbale. Il tribunale si riservava.