ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 6, secondo
 comma,  del  decreto-legge  21  settembre  1987,  n.  387  (Copertura
 finanziaria  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 aprile
 1987, n.  150,  di  attuazione  dell'accordo  contrattuale  triennale
 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri
 Corpi  di  polizia),  convertito,  con  modificazioni, nella legge 20
 novembre 1987, n. 472, promosso con ordinanza emessa il  10  dicembre
 1991  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  per la Lombardia sul
 ricorso proposto da Santoro Antonio Natalino contro il comando  della
 terza  Legione della guardia di finanza di Milano, iscritta al n. 416
 del registro ordinanze 1992 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre  1992  il  Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che, nel corso di un giudizio promosso da un maresciallo
 capo della guardia di finanza avente  ad  oggetto  la  corresponsione
 dell'assegno  funzionale  previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto-
 legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, nella
 legge 20 novembre 1987, n. 472, il Tribunale amministrativo regionale
 per la Lombardia con ordinanza del 10 dicembre 1991 ha sollevato,  in
 riferimento  all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale della norma ora citata, nella parte in cui attribuisce
 ai sottufficiali dei corpi di polizia dello Stato e della guardia  di
 finanza,  nonche'  dell'arma  dei  carabinieri, un assegno funzionale
 pensionabile al compimento di un certo numero  di  anni  di  servizio
 "prestato senza demerito";
      che  il  tribunale,  dopo  aver  premesso  che  al sottufficiale
 l'assegno in parola era stato negato avendo egli  per  una  parte  di
 quegli  anni  riportato  la  qualifica  di "inferiore alla media", ha
 osservato  che  detta  condizione  del   servizio   "prestato   senza
 demerito",  cui  e'  sottoposto  il  diritto all'assegno, e' prevista
 soltanto per i sottufficiali appartenenti alle forze di polizia e non
 anche per gli appartenenti alle forze  armate  (esercito,  marina  ed
 aeronautica),  i quali lo conseguono - ai sensi dell'art. 1, comma 9,
 del  decreto-legge  16  settembre  1987  n.  379,   convertito,   con
 modificazioni,  nella legge 14 novembre 1987, n. 468 - sulla base del
 solo  espletamento   del   servizio   pluriennale   d'istituto,   con
 conseguente  ingiustificata  disparita'  di  trattamento  fra  le due
 categorie di sottufficiali;
      che  la  Presidenza  del Consiglio dei ministri, intervenuta, ha
 chiesto che venga dichiarata la inammissibilita' o la non  fondatezza
 della  questione,  essendo  la  denunciata  diversita' di trattamento
 giustificata dalla non equiparabilita' del  servizio  prestato  nelle
 forze  armate  a  quello prestato nelle forze di polizia, e dovendosi
 comunque tener conto, nell'operarsi il raffronto, del complesso delle
 rispettive retribuzioni e non delle loro singole voci;
    Considerato  che  la  previsione  dello  specifico  requisito  del
 servizio  prestato  "senza  demerito",  richiesta  per la concessione
 dell'assegno in parola ai sottufficiali appartenenti  alle  forze  di
 polizia,   assolve  all'esigenza  di  assicurare  permanentemente  lo
 svolgimento  del  servizio  di  polizia   in   relazione   alla   sua
 specificita', con quell'impegno che le sue finalita' richiedono;
      che tale specificita' da' luogo a discipline comuni per tutte le
 forze   di  polizia  normativamente  unificate  dal  punto  di  vista
 funzionale (sent. n. 277 del 1991), e cio' giustifica  che  anche  al
 personale, pur appartenente alle forze armate - ivi compreso il Corpo
 della  guardia  di finanza che di esse "fa parte integrante" ai sensi
 dell'art. 1 della legge  23  aprile  1959,  n.  189  -  ma  svolgente
 funzioni di polizia sia attribuito il trattamento economico stabilito
 con riferimento a quelle funzioni e secondo le medesime modalita';
      che  la  denunciata difformita' della disciplina prevista per le
 forze di polizia, ancorche' appartenenti alle forze armate,  rispetto
 a quella propria del personale delle forze armate non costituisce una
 scelta  arbitraria  del  legislatore,  ma  si collega alla diversita'
 delle funzioni svolte dalle due categorie di personale;
      che, d'altronde, tra le dette categorie di  dipendenti  pubblici
 (personale  delle  "forze  di polizia", come individuato dall'art. 16
 della legge n. 121 del 1981, da una parte, e  personale  delle  forze
 armate,  dall'altra)  sussistono  differenziati  regimi retributivi e
 normativi per cui non e'  possibile  operare  una  comparazione  alla
 stregua del principio di eguaglianza (sent. n. 191 del 1990 e ord. n.
 583  del 1988), trattandosi di situazioni tra loro non omogenee e che
 quindi non sono confrontabili;
      che la questione e' percio'  manifestamente  infondata,  perche'
 prende  a riferimento come termine di paragone la disciplina prevista
 per una categoria di personale, senza  tener  conto  del  trattamento
 normativo  e  di  quello  economico  complessivo  che risente di tale
 obbiettiva diversita';
    Visti gli artt. 2, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;