PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  non   fondata   la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  comma  4, della legge 30
 dicembre 1991 n. 412 (Disposizioni in materia  di  finanza  pubblica)
 sollevata,  in  riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dai
 giudici conciliatori di Treviso e di Mirano e dal Pretore di  Venezia
 con le ordinanze indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.
                        Il presidente: CASAVOLA
                         Il redattore: GRANATA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0274