PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956,
 n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose
 per  la  sicurezza  e  per  la  pubblica  moralita'),  sollevata,  in
 riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione,
 con l'ordinanza di cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1993.
                  Il Presidente e redattore: CASAVOLA
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 19 marzo 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0278