P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 648, nella parte in cui subordina l'esperimento dell'azione giudiziaria per il rimborso della imposta di bollo corrisposta ai sensi dell'art. 37, quarto comma dello stesso d.P.R. al previo ricorso gerarchico al Ministero delle finanze; Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Bologna, addi' 24 novembre 1992 Il presidente: SARDO 93C0311