P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R.
 26  ottobre  1972, n. 648, nella parte in cui subordina l'esperimento
 dell'azione giudiziaria  per  il  rimborso  della  imposta  di  bollo
 corrisposta  ai  sensi dell'art. 37, quarto comma dello stesso d.P.R.
 al previo ricorso gerarchico al Ministero delle finanze;
    Sospende il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza, a cura della  cancelleria,  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Bologna, addi' 24 novembre 1992
                         Il presidente: SARDO

 93C0311