IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
Letti gli atti del procedimento n. 1721/93 r.g. g.i.p. nei
confronti di:
1) Pozzati Giancarlo nato a Venezia il 7 dicembre 1936 e
residente a Preganziol in via Sile n. 3;
2) Quaroni Severina nata a Venezia il 28 gennaio 1935 e
residente a Preganziol in via Sile n. 3;
persone sottoposte ad indagini in ordine al reato p. e p. dall'art.
20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Vista la richiesta del pubblico ministero pervenuta in data 4
marzo 1993 che insta per il giudizio incidentale di legittimita'
costituzionale e, subordinatamente, per l'archiviazione per
infondatezza della notizia di reato ai sensi dell'art. 554 del
c.p.p.;
Premesso in fatto che la polizia municipale del comune di Lignano
Sabbiadoro accertava in data 30 ottobre 1992 che le persone
sottoposte ad indagini avevano realizzato nel giardino della propria
abitazione in assenza di titolo una casetta di legno in materiale
prefabbricato di modeste dimensioni posizionata a m 1 e,
rispettivamente, m 3,50 dai confini dei civici limitrofi oltreche' a
m 8 dal fabbricato insistente sul primo dei detti civici, e pertanto
in contrasto con le norme del vigente p.r.g. comunale che fissa i
distacchi minimi delle costruzioni dei confini e tra fabbricati in m
5 e, rispettivamente, in m 10;
Osservato che la suddetta opera edilizia puo' correttamente
classificarsi per la sua destinazione e collocazione come
"pertinenza", sussistendo i necessari requisiti oggettivi di
funzionalita' e durevole strumentalita' in favore della vicina casa
di abitazione, pure nella disponibilita' delle persone sottoposte ad
indagini;
Rilevato, peraltro, che la riscontrata difformita' dell'opera
rispetto alle norme urbanistiche di piano imponeva astrattamente il
previo rilascio della concessione edilizia, attesa la necessita' del
requisito della conformita' alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici vigenti affinche' le pertinenze e gli altri tipi di
interventi latamente edilizi indicati dall'art. 7 del d.l. 23
gennaio 1982, n. 9 (convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94) godono
del regime agevolato dell'assoggettamento ad autorizzazione gratuita,
applicandosi in caso contrario il regime ordinario della concessione
edilizia per qualsiasi intervento avente rilievo urbanistico, cui la
norma indicata introduce una eccezione, peraltro subordinata ai
rigidi presupposti del rispetto degli strumenti vigenti (nel caso
violati: cfr. Cass. 6 aprile 1989, n. 4869) e dell'insussistenza dei
vincoli previsti dalle leggi nn. 1089 e 1497 del 1939;
Considerato che, al contrario, la regione Friuli-Venezia Giulia,
recentemente approvando la nuova normativa urbanistica (legge 19
novembre 1991, n. 52) ha qualificato all'art. 72, lett. b), tra i
nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica, pure "le
pertinenze di edifici esistenti", utilizzando una formula analoga a
quella presente nella legge nazionale (art. 7, secondo comma, lett.
a), del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9) eccetto che per l'assenza di una
distinta disciplina di esercizio dell'attivita' edilizia non conforme
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, poiche' in
ogni caso la realizzazione delle opere pertinenziali e' soggetta al
rilascio della sola autorizzazione ad edificare ai sensi dell'art. 78
della legge reg. n. 52/1991;
Opinato che tale ultima disciplina rende possibile l'esecuzione,
oltreche' degli altri tipi di intervento elencati nell'art. 72 della
legge cit., pure di pertinenze, sia conformi sia difformi rispetto
alle norme di piano, subordinatamente al conseguimento di un
provvedimento autorizzatorio, in difformita' rispetto a quanto
previsto dal legislatore nazionale il quale, nel secondo caso, come
si e' visto, impone il previo rilascio della concessione edilizia la
cui mancanza o essenziale inottemperanza comporta l'applicazione
della sanzione penale prevista dall'art. 20, lett. b), della legge n.
47/1985, mentre l'esecuzione di opere in assenza e, "a fortiori", in
difformita' dall'autorizzazione non e' prevista dalla legge come
reato (art. 10, secondo comma, della legge cit.), cio' che dovrebbe
allo stato concludersi pure per gli indagati, cui puo' contestarsi
unicamente la realizzazione del prefabbricato in assenza
dell'autorizzazione prevista dall'art. 78 della legge regionale n.
52/1991, carenza, peraltro, penalmente irrilevante;
Valutata, pertanto, la non manifesta infondatezza della questione
poiche' il combinato disposto degli artt. 72, lett. b), e 78 della
legge reg. cit. pare violare l'art. 25, secondo comma, della
Costituzione incidendo esso sul principio della riserva di legge in
materia penale e sull'esclusiva potesta' sanzionatoria dello Stato,
avendovi qui la Regione indirettamente interferito rendendo lecita
una condotta altrimenti considerata illecita dallo Stato e penalmente
sanzionata, a nulla rilevando al proposito la competenza esclusiva
regionale in materia urbanistica, posto che anche tale potesta'
primaria incontra i limiti e i condizionamenti imposti dal
legislatore nazionale nell'esercizio del tutto unico della competenza
spettantegli in ambito penale (tra i molti precedenti Corte
costituzionale 25 ottobre 1989, n. 487; 7 luglio 1986, n. 179);
nonche' l'art. 3 della Costituzione discriminando favorevolmente
coloro che attuano gli interventi edilizi del tipo in esame
nell'ambito territoriale regionale, ove restano sottratti
all'irrogazione di qualsiasi sanzione penale, rispetto a tutti quelli
che esercitano la medesima attivita' sul restante territorio
nazionale;
Ritenuta, infine, la rilevanza in fatto della proposta questione
dipendendo dalla discussa legittimita' delle norme suddette le
ragioni dell'archiviazione che andra' a deliberarsi, cioe'
l'infondatezza della notizia di reato per l'assenza di qualsiasi
fattispecie penalmente rilevante in ipotesi di rigetto dell'incidente
di costituzionalita' o l'archiviazione per la carenza dell'elemento
psicologico del reato nelle persone sottoposte ad indagini, ove si
accertasse la non conformita' delle norme regionali al dettato
costituzionale;