IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti del procedimento n. 1721/93 r.g. g.i.p. nei confronti di: 1) Pozzati Giancarlo nato a Venezia il 7 dicembre 1936 e residente a Preganziol in via Sile n. 3; 2) Quaroni Severina nata a Venezia il 28 gennaio 1935 e residente a Preganziol in via Sile n. 3; persone sottoposte ad indagini in ordine al reato p. e p. dall'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47; Vista la richiesta del pubblico ministero pervenuta in data 4 marzo 1993 che insta per il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale e, subordinatamente, per l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato ai sensi dell'art. 554 del c.p.p.; Premesso in fatto che la polizia municipale del comune di Lignano Sabbiadoro accertava in data 30 ottobre 1992 che le persone sottoposte ad indagini avevano realizzato nel giardino della propria abitazione in assenza di titolo una casetta di legno in materiale prefabbricato di modeste dimensioni posizionata a m 1 e, rispettivamente, m 3,50 dai confini dei civici limitrofi oltreche' a m 8 dal fabbricato insistente sul primo dei detti civici, e pertanto in contrasto con le norme del vigente p.r.g. comunale che fissa i distacchi minimi delle costruzioni dei confini e tra fabbricati in m 5 e, rispettivamente, in m 10; Osservato che la suddetta opera edilizia puo' correttamente classificarsi per la sua destinazione e collocazione come "pertinenza", sussistendo i necessari requisiti oggettivi di funzionalita' e durevole strumentalita' in favore della vicina casa di abitazione, pure nella disponibilita' delle persone sottoposte ad indagini; Rilevato, peraltro, che la riscontrata difformita' dell'opera rispetto alle norme urbanistiche di piano imponeva astrattamente il previo rilascio della concessione edilizia, attesa la necessita' del requisito della conformita' alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti affinche' le pertinenze e gli altri tipi di interventi latamente edilizi indicati dall'art. 7 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9 (convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94) godono del regime agevolato dell'assoggettamento ad autorizzazione gratuita, applicandosi in caso contrario il regime ordinario della concessione edilizia per qualsiasi intervento avente rilievo urbanistico, cui la norma indicata introduce una eccezione, peraltro subordinata ai rigidi presupposti del rispetto degli strumenti vigenti (nel caso violati: cfr. Cass. 6 aprile 1989, n. 4869) e dell'insussistenza dei vincoli previsti dalle leggi nn. 1089 e 1497 del 1939; Considerato che, al contrario, la regione Friuli-Venezia Giulia, recentemente approvando la nuova normativa urbanistica (legge 19 novembre 1991, n. 52) ha qualificato all'art. 72, lett. b), tra i nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica, pure "le pertinenze di edifici esistenti", utilizzando una formula analoga a quella presente nella legge nazionale (art. 7, secondo comma, lett. a), del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9) eccetto che per l'assenza di una distinta disciplina di esercizio dell'attivita' edilizia non conforme alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, poiche' in ogni caso la realizzazione delle opere pertinenziali e' soggetta al rilascio della sola autorizzazione ad edificare ai sensi dell'art. 78 della legge reg. n. 52/1991; Opinato che tale ultima disciplina rende possibile l'esecuzione, oltreche' degli altri tipi di intervento elencati nell'art. 72 della legge cit., pure di pertinenze, sia conformi sia difformi rispetto alle norme di piano, subordinatamente al conseguimento di un provvedimento autorizzatorio, in difformita' rispetto a quanto previsto dal legislatore nazionale il quale, nel secondo caso, come si e' visto, impone il previo rilascio della concessione edilizia la cui mancanza o essenziale inottemperanza comporta l'applicazione della sanzione penale prevista dall'art. 20, lett. b), della legge n. 47/1985, mentre l'esecuzione di opere in assenza e, "a fortiori", in difformita' dall'autorizzazione non e' prevista dalla legge come reato (art. 10, secondo comma, della legge cit.), cio' che dovrebbe allo stato concludersi pure per gli indagati, cui puo' contestarsi unicamente la realizzazione del prefabbricato in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 78 della legge regionale n. 52/1991, carenza, peraltro, penalmente irrilevante; Valutata, pertanto, la non manifesta infondatezza della questione poiche' il combinato disposto degli artt. 72, lett. b), e 78 della legge reg. cit. pare violare l'art. 25, secondo comma, della Costituzione incidendo esso sul principio della riserva di legge in materia penale e sull'esclusiva potesta' sanzionatoria dello Stato, avendovi qui la Regione indirettamente interferito rendendo lecita una condotta altrimenti considerata illecita dallo Stato e penalmente sanzionata, a nulla rilevando al proposito la competenza esclusiva regionale in materia urbanistica, posto che anche tale potesta' primaria incontra i limiti e i condizionamenti imposti dal legislatore nazionale nell'esercizio del tutto unico della competenza spettantegli in ambito penale (tra i molti precedenti Corte costituzionale 25 ottobre 1989, n. 487; 7 luglio 1986, n. 179); nonche' l'art. 3 della Costituzione discriminando favorevolmente coloro che attuano gli interventi edilizi del tipo in esame nell'ambito territoriale regionale, ove restano sottratti all'irrogazione di qualsiasi sanzione penale, rispetto a tutti quelli che esercitano la medesima attivita' sul restante territorio nazionale; Ritenuta, infine, la rilevanza in fatto della proposta questione dipendendo dalla discussa legittimita' delle norme suddette le ragioni dell'archiviazione che andra' a deliberarsi, cioe' l'infondatezza della notizia di reato per l'assenza di qualsiasi fattispecie penalmente rilevante in ipotesi di rigetto dell'incidente di costituzionalita' o l'archiviazione per la carenza dell'elemento psicologico del reato nelle persone sottoposte ad indagini, ove si accertasse la non conformita' delle norme regionali al dettato costituzionale;