P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 72, lett. b), e 78 della legge regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52, laddove assoggettano al rilascio dell'autorizzazione edilizia anziche' della concessione ad edificare la realizzazione di pertinenze al servizio di edifici esistenti non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con conseguente sospensione del procedimento n. 10793/92 r.g.n.r. e n. 1721/93 r.g. g.i.p.; Ordina che la presente ordinanza venga comunicata a cura della cancelleria al pubblico ministero e notificata alle persone sottoposte ad indagini, al presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia e al presidente del medesimo consiglio regionale. Udine, addi' 6 marzo 1993 Il giudice: ROJA Il cancelliere: NESCA 93C0312