P. Q. M.
    Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara   rilevante   per  la  definizione  del  giudizio  e  non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 degli  artt.  72,  lett.  b), e 78 della legge regione Friuli-Venezia
 Giulia 19 novembre 1991, n.  52,  laddove  assoggettano  al  rilascio
 dell'autorizzazione  edilizia anziche' della concessione ad edificare
 la realizzazione di pertinenze al servizio di edifici  esistenti  non
 conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale  con  conseguente  sospensione  del  procedimento   n.
 10793/92 r.g.n.r. e n. 1721/93 r.g. g.i.p.;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza venga comunicata a cura della
 cancelleria  al  pubblico  ministero  e   notificata   alle   persone
 sottoposte  ad  indagini,  al  presidente  della giunta regionale del
 Friuli-Venezia  Giulia  e  al  presidente  del   medesimo   consiglio
 regionale.
      Udine, addi' 6 marzo 1993
                           Il giudice: ROJA
                                                 Il cancelliere: NESCA
 93C0312