P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di incostituzionalita' degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124/1965 per violazione degli artt. 3, 38 e 41 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Milano, li' 8 febbraio 1993 Il pretore: BONAVITACOLA 93C0313