P. Q. M.
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione    di
 incostituzionalita'  degli  artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124/1965 per
 violazione degli artt. 3, 38 e 41 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina  che,  a cura della cancelleria, l'ordinanza sia notificata
 alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
    Cosi' deciso in Milano, li' 8 febbraio 1993
                       Il pretore: BONAVITACOLA

 93C0313