PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sollevate con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Lombardia, in riferimento all'art. 119 della Costituzione e all'art. 81, quarto comma, della Costituzione (in connessione con l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e l'art. 3, sesto comma, della legge 14 giugno 1990, n. 158), nonche' dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 3, 81, quarto comma, 97 e 119 della Costituzione; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale della legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui dispone la conversione in legge dell'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli stessi parametri sopra indicati, con il ricorso di cui in epigrafe; Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto-legge n. 333 del 1992 e, in parte qua, della legge di conversione n. 359 del 1992, sollevate dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: BALDASSARRE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 1 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0324