PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  non   fondate   le   questioni   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  1, terzo e quarto comma, del
 decreto-legge  11  luglio  1992,  n.  333  (Misure  urgenti  per   il
 risanamento  della finanza pubblica), convertito dalla legge 8 agosto
 1992, n. 359, sollevate con i ricorsi  indicati  in  epigrafe,  dalla
 Regione  Lombardia,  in riferimento all'art. 119 della Costituzione e
 all'art.  81,  quarto  comma,  della Costituzione (in connessione con
 l'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e l'art. 3, sesto  comma,
 della  legge  14 giugno 1990, n. 158), nonche' dalla Regione Toscana,
 in riferimento agli artt.  3,  81,  quarto  comma,  97  e  119  della
 Costituzione;
    Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 della legge 8 agosto 1992, n. 359, nella  parte  in  cui  dispone  la
 conversione  in  legge dell'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto
 legge 11 luglio 1992, n. 333, sollevata dalla  Regione  Lombardia  in
 riferimento  agli  stessi parametri sopra indicati, con il ricorso di
 cui in epigrafe;
    Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto-legge n. 333 del  1992
 e,  in  parte  qua,  della  legge  di  conversione  n.  359 del 1992,
 sollevate dalla Regione Lombardia, in riferimento agli  artt.  117  e
 118 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: BALDASSARRE
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 1› aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0324