PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.   446,   primo  comma,  del  codice  di  procedura  penale,
 sollevata,  in  riferimento  all'art.  3  della   Costituzione,   dal
 Tribunale militare di Padova con l'ordinanza in epigrafe;
      dichiara  l'inammissibilita'  della  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art.  517  del  medesimo  codice,  sollevata,  in
 riferimento  agli  artt.  3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di
 Nuoro con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi' deciso in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                        Il redattore: SPAGNOLI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 1› aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0325