P. Q. M. Visti gli artt. 1 e 23 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; Sospende il giudizio per la decisione della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 6 della legge regione Sicilia 21 agosto 1984, n. 55, in relazione agli artt. 3 e 4 della Costituzione, e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al presidente della giunta regionale e comunicata al presidente dell'assembrea regionale. Cosi' deciso a Nicosia il 15 dicembre 1992. Il presidente: MICCICHE' 93C0343