P. Q. M.
    Visti gli artt. 1 e 23 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,
 n. 1;
    Sospende  il  giudizio  per  la  decisione  della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  5 e 6 della legge regione
 Sicilia 21 agosto 1984, n. 55, in relazione agli artt. 3  e  4  della
 Costituzione,  e  dispone  l'immediata  trasmissione  degli atti alla
 Corte costituzionale;
    Dispone che, a cura della cancelleria, la presente  ordinanza  sia
 notificata  al  presidente  della  giunta  regionale  e comunicata al
 presidente dell'assembrea regionale.
    Cosi' deciso a Nicosia il 15 dicembre 1992.
                       Il presidente: MICCICHE'
 93C0343