P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, come indicata nella motivazione che precede, conseguentemente: Sospende la procedura di sorveglianza n. 1337/1992, in corso, relativa alla richiesta di differimento della esecuzione della pena da parte del condannato per violenza carnale, ed altro, Avolio Silvio detenuto a Orvieto. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione in merito alla questione sollevata; Manda la cancelleria, per le comunicazioni, le notificazioni e le forme di pubblicita' previste dall'art. 23 su citato della legge 11 marzo 1953, n. 87. Comunicazioni all'interessato e alla direzione della casa di reclusione di Orvieto. Perugia, addi' 14 gennaio 1993 Il presidente del tribunale di sorveglianza est.: POGGI Depositata oggi, 18 gennaio 1993. Il collaboratore di cancelleria: MASCALZONI 93C0345