P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale,  come  indicata  nella   motivazione   che   precede,
 conseguentemente:
    Sospende  la  procedura  di  sorveglianza  n. 1337/1992, in corso,
 relativa alla richiesta di differimento della esecuzione  della  pena
 da parte del condannato per violenza carnale, ed altro, Avolio Silvio
 detenuto a Orvieto.
    Dispone  la  trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per
 la decisione in merito alla questione sollevata;
    Manda la cancelleria, per le comunicazioni, le notificazioni e  le
 forme  di  pubblicita' previste dall'art. 23 su citato della legge 11
 marzo 1953, n. 87.
    Comunicazioni all'interessato  e  alla  direzione  della  casa  di
 reclusione di Orvieto.
      Perugia, addi' 14 gennaio 1993
        Il presidente del tribunale di sorveglianza est.: POGGI
    Depositata oggi, 18 gennaio 1993.
              Il collaboratore di cancelleria: MASCALZONI

 93C0345