PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dal Pretore di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 aprile 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: FERRI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA 93C0352