PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  non   fondata   la   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 444, primo comma, del codice di
 procedura   penale,  sollevata,  in  riferimento  all'art.  76  della
 Costituzione,  dal  Pretore  di   Torino,   sezione   distaccata   di
 Moncalieri, con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 1› aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 6 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0352