ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  41, terzo
 comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 ("Testo unico delle leggi in
 materia di disciplina degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope"),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il 16 settembre 1992 dal Pretore di
 Pisa nel procedimento penale a carico di Rossetti Francesco, iscritta
 al n. 744 del registro ordinanze 1992  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  50, prima serie speciale, dell'anno
 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  10 marzo 1993 il Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto che nel corso di un  giudizio  penale  nei  confronti  di
 Rossetti Francesco per il reato di cui all'art. 41, comma 3, d.P.R. 9
 ottobre 1990 n. 309 - che punisce con pena detentiva (arresto fino ad
 1  anno)  e  pena pecuniaria (ammenda da lire un milione a lire venti
 milioni)  chiunque  consegni  o  trasporti  sostanze  stupefacenti  o
 psicotrope non ottemperando alle disposizioni del detto articolo - il
 Pretore  di  Pisa,  con ordinanza del 16 settembre 1992, ha sollevato
 questione  incidentale  di  legittimita'   costituzionale   di   tale
 disposizione per violazione dell'art. 76 della Costituzione;
      che   -   secondo   il   pretore  rimettente  -  la  fattispecie
 contravvenzionale di cui dall'art. 41 cit., ricalca  quella  prevista
 dalla  legge  22  dicembre 1975 n. 685 che, all'art. 41, prevedeva la
 sanzione alternativa della pena detentiva o di quella pecuniaria;
      che tali pene venivano successivamente  elevate  (dall'art.  105
 legge  n. 685/75 cosi' come sostituito, insieme all'intero titolo XII
 di detta legge, dall'art. 32 legge 26 giugno 1990 n. 162) senza pero'
 che fosse modificata la caratteristica delle pene stesse,  confermate
 come alternative;
      che  invece  l'art.  45,  comma  1,  del  successivo testo unico
 (d.P.R. n.  309/90  cit.)  sanziona  con  pena  congiunta  quanto  in
 precedenza  sanzionato  con pena alternativa dal citato art. 41 l. n.
 685/75 con conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione per
 eccesso di delega;
      che e' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo
 che    la   questione   sollevata   sia   dichiarata   manifestamente
 inammissibile atteso che con errata-corrige pubblicato sulla Gazzetta
 ufficiale del 14 novembre 1992  e'  stato  comunicato  che  la  norma
 censurata  deve  leggersi  "  ..  con l'arresto fino ad un anno o con
 l'ammenda", ossia con la stessa dizione  che  il  giudice  rimettente
 considera conforme al parametro di costituzionalita';
    Considerato  che  e'  stato pubblicato - ai sensi dell'art. 14 del
 d.P.R. 14 marzo 1986 n. 217,  concernente  la  correzioni  di  errori
 verificatisi  nella  stampa  dei  provvedimenti  -  il comunicato del
 seguente tenore: all'art. 41, comma  3,  terzo  rigo  (del  d.P.R.  9
 ottobre  1980  n.  309)  dove e' scritto " ..con l'arresto fino ad un
 anno e con l'ammenda .." si legga " ..con l'arresto fino ad un anno o
 con l'ammenda ..";
    che gli atti vanno restituiti al giudice a  quo  per  nuovo  esame
 della rilevanza alla luce del comunicato predetto;