P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 85, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non considera sussistente il requisito della nullatenenza per la riversibilita' delle pensioni ordinarie al verificarsi delle stesse condizioni di reddito stabilite dal sopravvenuto art. 70 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e suc- cessive modificazioni, per la riversibilita' delle pensioni di guerra; Pertanto, sospeso il giudizio in corso, dispone che, a cura della segreteria, gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale e la relativa ordinanza venga notificata alla parte ricorrente, al procuratore generale della Corte dei conti ed la Presidente del Consiglio dei Minstri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 marzo 1992. Il presidente f.f.: D'ORSO L'estensore: (firma illeggibile) Depositata nella segreteria il 29 settembre 1992. Il direttore: (firma illeggibile) 93C0375