P. Q. M.
    Visto  l'art.  134  della  Costituzione e l'art. 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87, ritiene rilevante e non  manifestamente  infondata
 l'eccezione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  85, secondo
 comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per contrasto con l'art.
 3  della  Costituzione,  in  quanto  non  considera  sussistente   il
 requisito  della  nullatenenza  per  la riversibilita' delle pensioni
 ordinarie al verificarsi delle stesse condizioni di reddito stabilite
 dal sopravvenuto art. 70 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e  suc-
 cessive  modificazioni,  per  la  riversibilita'  delle  pensioni  di
 guerra;
    Pertanto, sospeso il giudizio in corso, dispone che, a cura  della
 segreteria, gli atti vengano trasmessi alla Corte costituzionale e la
 relativa   ordinanza  venga  notificata  alla  parte  ricorrente,  al
 procuratore generale della Corte  dei  conti  ed  la  Presidente  del
 Consiglio  dei Minstri, nonche' comunicata ai Presidenti della Camera
 dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Cosi' deciso in Roma nella camera di consiglio del 30 marzo 1992.
                      Il presidente f.f.: D'ORSO
                                      L'estensore: (firma illeggibile)
    Depositata nella segreteria il 29 settembre 1992.
                   Il direttore: (firma illeggibile)

 93C0375