P. Q. M. Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale - per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 34, secondo comma del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' dei giudici componenti il collegio che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata ai sensi dell'art. 444 dello stesso codice per ritenuta incongruita' della pena stessa, a partecipare al giudizio; Sospende il giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati. Ferrara, addi' 8 febbraio 1993 Il presidente: BORDON 93C0378