P. Q. M.
    Visti  gli  artt.  23  e  ss.  della  legge  11 marzo 1953, n. 87,
 dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione
 di illegittimita' costituzionale - per violazione degli artt. 3 e  24
 della  Costituzione  -  dell'art.  34, secondo comma del c.p.p. nella
 parte in cui non prevede l'incompatibilita' dei giudici componenti il
 collegio che abbia rigettato la richiesta  di  applicazione  di  pena
 concordata  ai  sensi  dell'art. 444 dello stesso codice per ritenuta
 incongruita' della pena stessa, a partecipare al giudizio;
    Sospende il giudizio in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia notificata a cura della
 cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata  al
 Presidente  del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del
 Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati.
      Ferrara, addi' 8 febbraio 1993
                         Il presidente: BORDON

 93C0378