P. Q. M. Il vice giudice conciliatore del settimo mandamento della conciliazione di Roma dott. Alfredo Iorio, non ravvisando eccezionali o peculiari motivi che possono giustificare una tale disparita' di trattamento, solleva questione di legittimita' costituzionale per violazione degli artt. 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione in riferimento all'art. 8 del d.m. 24 novembre 1990, n. 392, la' dove prevede che al procuratore spetti la meta' degli onorari di avvocato. Roma, addi' 4 gennaio 1993 Il vice giudice conciliatore: IORIO Il cancelliere: (firma illeggibile) 93C0379