P. Q. M.
    Il   vice   giudice  conciliatore  del  settimo  mandamento  della
 conciliazione di Roma dott. Alfredo Iorio, non ravvisando eccezionali
 o peculiari motivi che possono giustificare una  tale  disparita'  di
 trattamento,  solleva  questione  di  legittimita' costituzionale per
 violazione degli artt. 35, primo comma,  e  36,  primo  comma,  della
 Costituzione  in riferimento all'art. 8 del d.m. 24 novembre 1990, n.
 392, la' dove prevede  che  al  procuratore  spetti  la  meta'  degli
 onorari di avvocato.
      Roma, addi' 4 gennaio 1993
                  Il vice giudice conciliatore: IORIO
                                   Il cancelliere: (firma illeggibile)
 93C0379