PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, primo comma,
 del regio decreto legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa
 di previdenza per le  pensioni  agli  impiegati  degli  enti  locali)
 convertito  nella  legge 9 gennaio 1939 n. 41, nella parte in cui non
 prevede la facolta'  di  riscattare  i  periodi  corrispondenti  alla
 durata  legale  degli  studi  per  il  conseguimento  del  diploma di
 ostetrica, rilasciato  dalle  scuole  universitarie  dirette  a  fini
 speciali,  quando il titolo sia richiesto quale condizione necessaria
 per essere ammesso o per occupare  un  determinato  posto  nel  corso
 della carriera.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                       Il redattore: SANTOSUOSSO
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0418