PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  427,  primo
 comma, del codice di procedura penale, nella parte  in  cui  prevede,
 nel  caso  di  proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il
 fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese
 anticipate dallo Stato anche quando risulti  che  l'attribuzione  del
 reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1993.
                        Il Presidente: CASAVOLA
                          Il redattore: FERRI
                       Il cancelliere: DI PAOLA
    Depositata in cancelleria il 21 aprile 1993.
               Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
 93C0420